Art. 6.
(Suini).

      1. I suini o capi equivalenti non possono essere stabulati e vincolati alla posta. Ad ogni animale deve essere garantita una superficie pari ad almeno 2 metri quadrati e una lettiera di idoneo materiale assorbente da tenere asciutta, confortevole e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in materiali duri.
      2. L'utilizzo della lettiera permanente è possibile solo se questa viene mantenuta asciutta e pulita con sufficiente riordino del materiale e con aggiunta periodica di materiale fresco.